L’Altro Testamento e il punto di vista del Notaio

17 Febbraio 2023

L’unica modalità attraverso la quale un soggetto può disporre delle proprie sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, è la forma testamentaria regolata dal Codice Civile.

Il testamento, nelle forme ordinarie di olografo, e di testamento per atto di notaio – quest’ultimo in forma pubblica o segreta – è dunque l’unico strumento con il quale un soggetto può effettuare attribuzioni di carattere patrimoniale, destinate ad avere effetto solo dopo la sua morte.

Detta esclusività tuttavia non sussiste nel caso di disposizioni di carattere non patrimoniale; infatti, salvo specifiche e determinate ipotesi per le quali il nostro ordinamento prevede determinate formalità e prescrizioni, vige un generale principio di libertà delle forme.

Ed è in questo ambito che l’Altro Testamento assume certamente la veste di importante ed efficace strumento, per certi versi insostituibile.

Infatti, in determinate ipotesi esso è una valida risposta per circostanze dove il testamento tradizionale non consente di perseguire il medesimo risultato: si pensi ad un soggetto voglia far sentire la propria vicinanza ai propri cari, dando indicazioni delle quali si possa mantenere traccia, utilizzando la propria voce e la propria espressione.

Si pensi ad un nonno che voglia lasciare un messaggio al nipote nascituro, mostrandosi nella sua fragile ma gentile parte finale di esistenza.

Si pensi ad un soggetto voglia indicare il luogo della sepoltura ovvero ad un musicista che voglia dare indicazioni in ordine ad un brano da dedicare al rito funebre.

Tutte ipotesi in cui il testamento “tradizionale” non può avere la stessa efficacia dell’Altro Testamento; anche in considerazione delle tempistiche richieste dalle procedure burocratiche collegate alla pubblicazione del testamento, che in certi casi non consentono di conoscere determinate volontà (soprattutto per il caso dell’indicazione del luogo di sepoltura, ovvero di una particolare musica per il rito funebre).

L’Altro Testamento tuttavia, non si limita a ciò: esso ben può assumere anche una funzione ausiliaria al testamento tradizionale; è il caso in cui un soggetto voglia spiegare/motivare con parole proprie (e non con quelle volute dal codice civile e che il Notaio deve utilizzare) alcune scelte effettuate nella sua scheda testamentaria.

Ma non solo: è uno strumento formidabile per contestare qualunque illazione in ordine alla capacità di intendere e volere, in quanto il ricorso ad Altro Testamento è frutto di una scelta del testatore che davanti al video si mostra nel pieno delle proprie facoltà mentali e fisiche.

Concludendo: per le disposizioni di carattere patrimoniale, il testamento disciplinato dal codice civile è, rimane e rimarrà l’unica ipotesi utilizzabile; viceversa, in determinate ipotesi/circostanze l’Altro Testamento può essere di ausilio al testamento ordinario, ovvero sostituirlo in maniera ancora più efficace.

 

Paolo Divizia – notaio in Bergamo

www.fdnotai.it

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